L’apprendistato professionalizzante è lo strumento specifico per l’inserimento dei giovani in azienda ed è quindi il più importante per i datori di lavoro. Tale forma prevede l’impiego lavorativo di giovani dai 18 ai 29 anni, per un periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, al fine di raggiungere una qualifica professionale. Data la giovane età e la scarsa esperienza lavorativa, gli apprendisti necessitano di un accompagnamento e di una formazione mirata. Infatti, ogni apprendista deve essere seguito da un tutor aziendale, in possesso di appositi requisiti, che guidi il giovane nel suo inserimento e nell’apprendimento del lavoro.
Il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) prevede una disciplina uniforme del rapporto di lavoro, mentre diversifica i percorsi formativi in base alla tipologia di apprendistato, nella durata massima e nelle modalità di espletamento della formazione.
Il contratto si applica seguendo le disposizioni di ciascuna Regione a partire dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Dura da 6 mesi a 3 anni, fatta eccezione per il diploma quadriennale regionale (4 anni) e per particolari profili artigiani (5 anni). Il datore di lavoro deve garantire condizioni lavorative, tipologia di formazione e qualifica prevista per l’apprendista.
Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.
Il numero degli apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti. Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:
– da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
– da 3 lavoratori in su, potrà assumersi un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all’impresa:
Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge 443 del 1985.
Dal 1° gennaio 2013, presso i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate sarà di 3 a 2.
L’assunzione di nuovi apprendisti risulta, inoltre, subordinata per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti all’aver mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti assunti (fino al 18 luglio 2015 la percentuale risulta ridotta al 30%).
La legge obbliga le aziende a consentire agli apprendisti la frequenza di appositi percorsi formativi, rientranti nell’orario di lavoro e, quindi, con obbligo di retribuzione.
Si ricorda infine che la mancata formazione obbligatoria, comporta l’annullabilità del contratto di apprendistato, il recupero dei contributi ed una sanzione amministrativa pari al 100% dei contributi evasi.
La Regione Campania ha regolamentato in parte la materia recependo il Testo unico dell’apprendistato di cui al decreto legislativo 167/2011: le imprese devono quindi ricorrere ad un centro di formazione professionale accreditato per l’erogazione della formazione di base e professionalizzante. In quest’ultimo caso, il CCNL disciplina durata e modalità della formazione. La formazione può essere erogata all’interno dell’azienda, ma questa deve dimostrare di possedere un’adeguata capacità formativa, caratteristica assente nella quasi totalità delle imprese.
Oltre 50 studi di consulenza del lavoro e loro professionisti si avvalgono gratuitamente dei nostri servizi per tutti gli adempimenti obbligatori previsti per l’apprendistato professionalizzante e ci hanno affidato nel corso degli ultimi 2 anni la formazione di centinaia di apprendisti.
Testo unico apprendistato della Regione Campania